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Alessandro TichAlessandro Tich
Direttore Responsabile
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Ratata Tar

“Irricevibile” perché presentato oltre i termini previsti. Il Tar rigetta il ricorso presentato da un gruppo di cittadini contro l’ecopiazzola di via Cogo a San Vito

Pubblicato il 10-09-2024
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Oggi, egregi lettori, impariamo una nuova parola del meraviglioso vocabolario della giustizia italiana.
La parola è “dimidiazione”. Significa “riduzione a metà”. Onde per cui l’aggettivo “dimidiato”, negli atti legali, vuol dire “ridotto a metà”, “dimezzato”. Che belle cose.
Mi sono soffermato su questo cavillo linguistico-giuridico perché è alla base della notizia del giorno: il rigetto, da parte del Tar del Veneto, del ricorso presentato da un gruppo di cittadini contro la realizzazione dell’ecopiazzola di via Cogo a San Vito.

L'area di cantiere dell'ecopiazzola di via Cogo (foto Alessandro Tich)

Ma, come fanno i bravi giornalisti, andiamo per ordine.
Il ricorso di cui all’oggetto è stato proposto al Tribunale Amministrativo Regionale su iniziativa di sette residenti di quartiere San Vito (Giovanni Sponza, Arianna Sponza, Elina Alonge, Domenico Cinque, Sergio Costa, Vania Roccon, Fabio Fantinato), rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Picerni.
La richiesta legale è stata avanzata contro il Comune di Bassano del Grappa, rappresentato dall’avvocato Martina Cartano, e nei confronti di Etra Spa Società Benefit, difesa dall’avvocato Elisa Toffano, per l’annullamento della delibera n. 108 del 14 marzo 2024 adottata dalla giunta comunale di Bassano del Grappa e relativa all’approvazione del progetto definitivo per la realizzazione di due distinte ecopiazzole in via Cogo e in quartiere XXV Aprile a favore di Etra Spa, ai sensi della convenzione stipulata con Etra in data 1 marzo 2024.
Si tratta delle due famose ecopiazzole dotate di compattatori per il conferimento h24 dei rifiuti differenziati, finanziate con i fondi del Pnrr per il tramite del Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti, a cui abbiamo già dedicato brentane di inchiostro nelle ultime settimane.

I ricorrenti hanno impugnato la delibera di giunta comunale lamentando innanzitutto che la realizzazione dell’ecopiazzola pregiudicherebbe il valore architettonico e ambientale dei loro immobili, diminuendone il valore economico, e che pertanto “la realizzazione dell’opera recherebbe loro, in via diretta, effetti pregiudizievoli”.
Le altre contestazioni del ricorso, che qui vi risparmio perché entreremmo della giungla della terminologia burocratico-urbanistica, lamentano che la localizzazione dell’ecopiazzola in via Cogo non sarebbe rispettosa nei confronti di tutta una serie di criteri normativi sotto il profilo della viabilità, dei rumori, degli odori, del danneggiamento del paesaggio e dal rapporto indicato nel P.I. (Piano degli Interventi) tra il numero teorico di abitanti e la superficie delle aree verdi.
Il Comune di Bassano del Grappa ed Etra, dal canto loro, hanno eccepito che la delibera di giunta comunale n. 108 del 14 marzo 2024 era conseguente alla precedente deliberazione di giunta n. 58 del 15 febbraio 2024, con la quale era stato approvato lo schema di convenzione per la concessione gratuita ad Etra Spa delle porzioni di territorio di proprietà comunale interessate dalla realizzazione di nuove ecopiazzole, tra cui quella di via Cogo.
Delibera che, come hanno precisato le due controparti, “è stata affissa all’albo pretorio sino al 15 marzo 2024 e non è stata impugnata”.
Ci sarebbero anche altre cose da dire, ma arriviamo finalmente al punto che ha letteralmente tagliato la testa al toro: quello della “dimidiazione”.

La sezione quarta del Tar del Veneto (Ida Raiola, presidente; Francesco Avino, referendario; Andrea Orlandi, estensore ) ha sollevato la contestazione della tempestività del deposito del ricorso rispetto al termine ordinario dei trenta giorni successivi dalla notifica o dalla conoscenza dell’atto impugnato.
Ed è qui che arriva il cavillo decisivo. Esiste infatti una norma di legge (art. 119, comma 2, Codice del Processo Amministrativo) che prevede che ai procedimenti giurisdizionali riguardanti le opere finanziate nell’ambito del Pnrr, come le ecopiazzole di Etra, si applica la “dimidiazione” di tutti i termini processuali ordinari, compreso quindi il termine per il deposito del ricorso, che viene così ridotto da trenta a quindici giorni.
Il ricorso di San Vito è stato notificato il 21 maggio 2014 e depositato il 13 giugno 2024, successivamente al termine di quindici giorni, scaduto il 5 giugno 2024.
Per questo motivo il Tar lo ha dichiarato “irricevibile” perché “depositato oltre il termine perentorio” da individuarsi nella normativa in materia.
“Ritiene al riguardo il Collegio - si legge nel dispositivo della sentenza - che la natura di intervento finanziato nell’ambito del Pnrr fosse agevolmente ricavabile dalla lettura degli allegati della deliberazione di giunta 14 marzo 2024 n. 108, con la conseguenza che non si ravvisano i presupposti per riconoscere la scusabilità del ritardo nel deposito del ricorso.”
Morale della favola: al netto dei contenuti esposti dai ricorrenti e della loro trattazione nel merito, i termini di legge per la tempistica degli atti di opposizione riguardanti le opere finanziate dal Pnrr sono “dimidiati” rispetto a quelli ordinari e il ricorso viene rigettato perché depositato fuori tempo massimo.
Ratata Tar. Le costruzioni delle due ecopiazzole a Bassano del Grappa possono partire a raffica.

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